Art. 2

Adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza

In vigore dal 12 dic 1998
1. Ai fini della emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonché la relativa valutazione dei periodi e servizi di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'interessato può, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell', primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall', comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 1, richiede, ove necessario, agli enti o alle gestioni previdenziali competenti tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della posizione degli interessati. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1. 3. Resta salva la potestà dell'amministrazione di procedere alle eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti conguagli o recuperi. 4. La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.
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