Capo II

Art. 7

Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale

In vigore dal 27 mag 1998
Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale 1. Per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro generale di qualificazione allegato al presente regolamento con la lettera B, la revisione delle rendite catastali si effettua attraverso la definizione, per ogni singola unità, del reddito ordinario ritraibile, al netto delle spese e delle perdite eventuali ed al lordo di imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie, con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997. 2. Il procedimento di revisione delle rendite catastali è disciplinato dagli del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-23;138#art-7

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