Capo IV

Art. 11

Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale

In vigore dal 27 mag 1998
Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale 1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è sostituito dal seguente: "La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti. Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente della commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze. I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni. Fanno parte di entrambe le sezioni: a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate; b) il direttore centrale del catasto; c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali; d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata. Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell', comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-23;138#art-11

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