Art. 4
Abrogazione di norme
In vigore dal 4 mar 1998
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonché gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, , commi 90, 91 e 92.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-27;25#art-4