Art. 1

Definizioni

In vigore dal 2 apr 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera a), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che occorre dare attuazione alla predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 20, comma 8, lettera a), con l'emanazione di apposito regolamento che disponga in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei predetti comitati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 102, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; Visto il rilievo della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente regolamento: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-27;25#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo