Art. 3
In vigore dal 4 mar 1998
1. Ferme restando le norme che richiedono conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportino sostanze pericolose, l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di sostanze pericolose (ADNR) comprova tali conoscenze supplementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 13
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-12;24#art-3