Art. 3

In vigore dal 4 mar 1998
1. Ferme restando le norme che richiedono conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportino sostanze pericolose, l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di sostanze pericolose (ADNR) comprova tali conoscenze supplementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 13
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-12;24#art-3

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Art. 3 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna. — Testo vigente | Portale Normativo