Art. 1

In vigore dal 4 mar 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993 e, in particolare, l'allegato C; Vista la direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto merci e persone nel settore della navigazione interna; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente regolamento: . 1. Sono validi per la navigazione sulle idrovie situate in territorio italiano i certificati di conduzione in corso di validità compresi nell'elenco allegato al presente regolamento. 2. La validità dei certificati di cui al comma 1 è limitata alle categorie di navi per le quali sono stati rilasciati nello Stato membro; qualora la categoria non risulti dal certificato di conduzione, l'interessato dovrà produrre apposita attestazione dell'autorità consolare che certifichi la categoria di validità dei certificati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-12;24#art-1

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