Art. 6
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993
In vigore dal 11 feb 1998
Modifiche all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:
a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio.
6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni;
b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;
c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con-
siglio dei Ministri
Bersani, Ministro dell'in-
dustria, del commercio e
dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;499#art-6