Art. 5
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993
In vigore dal 11 feb 1998
Modifiche all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, il comma 10 è sostituito dal seguente:
" 10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove abilitati dalla competente amministrazione ad effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove, conformemente al presente regolamento, nonché nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, annualmente, le variazioni di detti elenchi e trasmette, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento. L'elenco degli organismi notificati ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;499#art-5