Art. 4
In vigore dal 31 gen 1998
1. Gli allegati formano parte integrante del presente regolamento.
Eventuali modifiche agli allegati stessi sono disposte, anche in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa, limitatamente ai casi in cui le modifiche interessino l'attività degli aeroporti militari aperti al traffico civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con-
siglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei
trasporti e della naviga-
zione
Bersani, Ministro dell'in-
dustria, del commercio e
dell'artigianato
Andreatta, Ministro della
difesa
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 2
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;481#art-4