Art. 4

In vigore dal 31 gen 1998
1. Gli allegati formano parte integrante del presente regolamento. Eventuali modifiche agli allegati stessi sono disposte, anche in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa, limitatamente ai casi in cui le modifiche interessino l'attività degli aeroporti militari aperti al traffico civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della naviga- zione Bersani, Ministro dell'in- dustria, del commercio e dell'artigianato Andreatta, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;481#art-4

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Art. 4 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/65/CEE e 97/15/CE, in materia di apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo. — Testo vigente | Portale Normativo