Art. 3
In vigore dal 31 gen 1998
1. La realizzazione e l'approvvigionamento delle apparecchiature e dei sistemi indicati all' avvengono nel rispetto della normativa applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
2. I soggetti aggiudicatori degli appalti di cui al comma 1, indicati nell'allegato II, hanno l'obbligo di applicare le norme Eurocontrol comprese nei documenti normativi Eurocontrol elencati nell'allegato III e di farne menzione nei capitolati di appalto propri di ciascun contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;481#art-3