Art. 6

In vigore dal 23 gen 1998
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-18;470#art-6

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Art. 6 Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare. — Testo vigente | Portale Normativo