Art. 3

In vigore dal 23 gen 1998
1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consistono in due prove scritte e una prova orale. 2. La prima prova scritta sarà svolta dal candidato scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti l'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro sicurezza, dell'igiene, della conformità alle norme, della qualità nutrizionale e sensoriale. 3. La seconda prova scritta sarà svolta dai candidati scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai processi tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti. 4. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà concesso ai candidati un tempo di sette ore. 5. La prova orale consiste in un colloquio relativo alle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonché nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avrà una durata non inferiore a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche di conoscere la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa all'ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l' concernente l'attività professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-18;470#art-3

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Art. 3 Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare. — Testo vigente | Portale Normativo