Art. 3

Efficacia temporale.

In vigore dal 20 ago 1998
1. Le disposizioni indicate negli hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 16

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;445#art-3

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