Art. 3
Efficacia temporale.
In vigore dal 20 ago 1998
1. Le disposizioni indicate negli hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 16
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;445#art-3