Art. 2

Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta

In vigore dal 3 mar 2000
Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta 1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. 2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;445#art-2

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Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta (Art. 2 Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.) — Testo vigente | Portale Normativo