Art. 2
Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta
In vigore dal 3 mar 2000
Semplificazione degli adempimenti
di alcuni sostituti di imposta
1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;445#art-2