Art. 2

Inapplicabilità degli interessi

In vigore dal 7 gen 1998
1. Il credito riconosciuto ma non ammesso al rimborso non è produttivo di interessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 19
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;443#art-2

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Inapplicabilità degli interessi (Art. 2 Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del) — Testo vigente | Portale Normativo