Art. 1

Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso

In vigore dal 1 gen 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 3, comma 137, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso 1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale.... 2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale. 3. In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito è portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;443#art-1

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