Art. 9

Norme transitorie e finali

In vigore dal 13 nov 1997
1. L'Istituto continua ad applicare le norme regolamentari adottate in materia di procedimento amministrativo dagli enti, casse ed istituto soppressi fino all'emanazione di nuovi regolamenti unitari da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. La relazione annuale di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, deve essere trasmessa anche al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell' del decreto - legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;368#art-9

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