Art. 5
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 13 nov 1997
1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni:
a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali;
d) delibera, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, su proposta dei comitati di cui all', i regolamenti concernenti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione ed alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
e) delibera, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sulle altre forme di previdenza a favore degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.
2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;368#art-5