Art. 6

Collegio dei sindaci

In vigore dal 13 nov 1997
1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;367#art-6

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