Art. 7
Direttore generale
In vigore dal 13 nov 1997
1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:
a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;
b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto;
c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Mnistri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 2
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-24;367#art-7