Art. 2
In vigore dal 11 dic 1997
1. L'ente autonomo "La Triennale" di Milano definisce le dotazioni organiche del proprio personale previa rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in deroga all', comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tale definizione non può dar luogo ad ulteriori incrementi dei contributi dello Stato e degli altri enti pubblici rispetto a quelli erogati nel 1996.
2. Le dotazioni organiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente, previa acquisizione del parere favorevole del collegio dei revisori, e sono sottoposte all'approvazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Dipartimento della funzione pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1997, con esclusione di: , comma 1, l'inciso "ferma restando l'appartenenza del personale al comparto degli enti pubblici non economici"; , comma 2, l'inciso "e per le federazioni ed i consigli nazionali";
, comma 5, l'inciso "per le quali resta ferma la disciplina legislativa prevista per i dirigenti delle amministrazioni statali", ai sensi della delibera della sezione controllo Stato, adottata nell'adunanza del 13 novembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 11
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-25;404#art-2