Art. 1
In vigore dal 11 dic 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto l', comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l', comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali;
Emana
il seguente regolamento:
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1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.
2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.
5. Le dotazioni organiche che comprendano posizioni dirigenziali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-25;404#art-1