Art. 2

In vigore dal 21 set 1997
1. L'obbligo di prestare il giuramento di cui all' vige, altresì, per il personale degli altri servizi di trasporto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle linee dei medesimi servizi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;288#art-2

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Art. 2 Regolamento concernente le modalita' di giuramento del personale delle ferrovie in concessione. — Testo vigente | Portale Normativo