Art. 1
In vigore dal 21 set 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Considerata la necessità, in base al disposto dell'articolo 71, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, di determinare le modalità di prestazione del giuramento del personale delle ferrovie in concessione tenuto alla constatazione e verbalizzazione delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti contenute nel medesimo decreto;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente regolamento:
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1. Ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il personale delle ferrovie in concessione addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie, deve prestare giuramento innanzi al pretore del luogo ove ha sede la direzione di esercizio, con la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".
2. Copia del verbale di giuramento è rilasciata all'interessato e, per tramite di quest'ultimo, all'azienda di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;288#art-1