Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 24 nov 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli e gli allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;
Vista la direttiva 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Vista la direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/46/CEE;;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio 1994 che modifica l', punto 9, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda il punto di congelazione;
Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4 maggio 1995 che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996 e ritenuto di accoglierne le osservazioni salvo quella concernente la necessità di prevedere, agli , la periodicità dei controlli, in quanto tale previsione è da ritenersi assorbita in quella dell' in materia di controlli delle aziende di produzione, e salvo quella concernente la cadenza delle operazioni di cui all'allegato B, capitolo VI, lettere c) e d), in quanto tale cadenza e stata modificata dalla direttiva 94/71/CE nel senso recepito dal regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54#art-1