Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 24 nov 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli e gli allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; Vista la direttiva 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; Vista la direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/46/CEE;; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio 1994 che modifica l', punto 9, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda il punto di congelazione; Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4 maggio 1995 che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996 e ritenuto di accoglierne le osservazioni salvo quella concernente la necessità di prevedere, agli , la periodicità dei controlli, in quanto tale previsione è da ritenersi assorbita in quella dell' in materia di controlli delle aziende di produzione, e salvo quella concernente la cadenza delle operazioni di cui all'allegato B, capitolo VI, lettere c) e d), in quanto tale cadenza e stata modificata dalla direttiva 94/71/CE nel senso recepito dal regolamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54#art-1

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