Art. 8
Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia
In vigore dal 6 nov 2019
(Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia). 1. Gli organismi notificati per la valutazione di conformità di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché nei confronti del Ministero dell'interno relativamente ad apparecchi e accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio.
2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di apparecchi ed accessori può essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo unico nazionale di accreditamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;661#art-8