Art. 10

Procedure per la vigilanza sul mercato

In vigore dal 6 nov 2019
1. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione, è svolta in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, secondo le procedure e le prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426. 2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici interessati e, a tal fine, le persone incaricate: a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o di vendita dei prodotti; b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove. 3. Quando per i controlli ci si avvale di organismi o laboratori accreditati sono adottate modalità che escludono la possibilità di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività di certificazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;661#art-10

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