Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
In vigore dal 6 nov 2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visti l' e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché l' e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall' della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
(Campo di applicazione e definizioni).
1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall' del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 2016/426.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;661#art-1