Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

In vigore dal 6 nov 2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Visti l' e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché l' e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall' della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: (Campo di applicazione e definizioni). 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall' del regolamento (UE) n. 2016/426. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 2016/426.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;661#art-1

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Campo di applicazione e definizioni (Art. 1 Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.) — Testo vigente | Portale Normativo