Art. 6 bis

Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti

In vigore dal 13 feb 2008
1. La Conferenza nazionale di cui all', comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso è organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale. 2. È composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta. 3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni: a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti; b) promuove 1'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale; c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte; d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro; e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti. 4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalità organizzativo-gestionali, nonché la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro. 5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori. 6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche. 7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;567#art-6-bis

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