Art. 2 bis
Assistenza medica
In vigore dal 10 mar 2006
1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;567#art-2-bis