Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 set 1996
1. Le competenze attribuite dal presente regolamento agli uffici unici delle entrate ed agli uffici del territorio sono in via transitoria svolte dagli uffici del registro e dagli uffici tecnici erariali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;460#art-5

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