Art. 3
Modalità dell'accertamento con adesione
In vigore dal 7 set 1996
1. L'ufficio competente invia ai soggetti obbligati un invito a comparire nel quale sono indicate:
a) l'atto, la denuncia o la dichiarazione cui si riferisce il valore suscettibile di adesione;
b) l'invito a presentarsi in ufficio per definire l'accertamento con adesione;
c) il giorno e il luogo della comparizione.
2. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto, anche da parte di uno solo degli obbligati, preclude l'accertamento con adesione. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perché possa avere luogo l'accertamento con adesione.
3. L'adesione deve essere effettuata da tutte le parti contraenti, nonché da tutti gli obbligati, mediante redazione di apposito atto scritto - in duplice esemplare - contenente l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda.
4. Per l'adesione il contribuente può farsi rappresentare con procura speciale non autenticata.
5. L'adesione si perfeziona con il pagamento delle somme conseguentemente dovute da effettuare contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione medesimo, ferma restando la possibilità di dilazionare il pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi di imposta. L'ufficio rilascia copia dell'atto di adesione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;460#art-3