Accordo

Art. 25

Assenza per il servizio militare

In vigore dal 10 ott 1996
1. Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. 2. Durante il periodo di assenza per il servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. 3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-25

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