Accordo
Art. 25
25 / 45Assenza per il servizio militare
In vigore dal 10 ott 1996
1. Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
2. Durante il periodo di assenza per il servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-25