Accordo
Art. 2
Incompatibilità
In vigore dal 10 ott 1996
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall', comma 7, della legge 30/12/1991 n. 412, non è conferibile l'incarico al medico che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. L'Azienda può comunque autorizzare lo specialista operante in branche chirurgiche all'esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate qualora non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica;
f) svolga attività fiscali concomitanti per la stessa Azienda;
g) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell' del D.L.vo 502/92 così come modificato dal D.L.vo 517/93;
h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell' del D.L.vo 502/92 così come modificato dal D.L.vo 517/93;
i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni o accreditato ai sensi dell' del D.L.vo 502/92 così come modificato dal D.L.vo 517/93;
l) operi a qualsiasi titolo in prestiti, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le Aziende per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonché di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell' della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.
2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall', ad eccezione de requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico.
3. Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla Azienda, sentiti il Comitato di cui all' e lo specialista interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-2