Accordo

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 10 ott 1996
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI Ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del comma 8 dell' del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 sottoscritto il 2 febbraio 1996 DICHIARAZIONE PRELIMINARE Area dell'attività specialistica extra-degenza Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Nazionale demanda all'area funzionale "dell' assistenza specialistica extra- degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi. In tale quadro, attraverso il mantenimento del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero. Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire: - l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualità ai reali bisogni dei cittadini; - l'adeguamento e il rinnovo tecnologico delle strutture poliambulatoriali; - il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualità totale. Campo di applicazione 1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Aziende e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo. 2. Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attività in più posti di lavoro e/o in più Aziende. 3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici della Azienda anche secondo criteri dipartimentali. 4. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale. 5. Le Aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, utilizzando il numero complessivo di ore di attività (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo. 6. Le Aziende garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. 7. I conseguenti provvedimenti che le Aziende adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo