Titolo VI

Art. 28

Aerostazioni

In vigore dal 12 ott 1996
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa. 2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli ; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli . 3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo