Titolo VI
Art. 28
Aerostazioni
In vigore dal 12 ott 1996
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli ; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli .
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-28