Titolo VI

Art. 24

Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane

In vigore dal 12 ott 1996
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita. 2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita. 3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere risevata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio. 4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote. 5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana. 6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-24

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