Titolo II

Art. 19

Copertura finanziaria

In vigore dal 25 lug 1996
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire 1.508 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MOTZO, Ministro per la funzione pubblica CORONAS, Ministro dell'interno CORCIONE, Ministro della difesa FANTOZZI, Ministro delle finanze CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996 Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359#art-19

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