Titolo II

Art. 14

Assegno funzionale

In vigore dal 25 lug 1996
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire -- -- -- Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri 1.365.000 1.785.000 Ruolo sovrintendenti 1.785.000 2.625.000 Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire -- -- -- Sottotenente 2.205.000 2.835.000 Tenente 2.205.000 2.835.000 Capitano 2.205.000 2.835.000 Maggiore 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359#art-14

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