Art. 3

In vigore dal 30 nov 1995
1. Per effetto della istituzione della suindicata ragioneria centrale, la dotazione organica della qualifica di dirigente generale di livello C, nel ruolo dei dirigenti generali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro H della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata di una unità con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza. 2. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della precitata tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta complessivamente di una unità. 3. La dotazione organica dei posti di dirigente superiore e di primo dirigente relativa alla ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, come sopra modificata, sarà conformata in modo da tenere conto della soppressione delle predette qualifiche dirigenziali operata dall'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, all'atto della rideterminazione degli uffici dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato da effettuarsi ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 del predetto decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-01;473#art-3

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Art. 3 Regolamento concernente l'articolazione in divisioni e la determinazione delle dotazioni organiche della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. — Testo vigente | Portale Normativo