Art. 2
In vigore dal 30 nov 1995
1. L'articolazione in divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è stabilita come segue:
Divisione I:
Affari generali e personale - Bilancio preventivo e consuntivo - Conto del patrimonio - Gestione delle entrate - Ordini di accreditamento - Rendiconti - Gestioni fuori bilancio - Conti giudiziali - Centro controllo e trasmissione dati;
Divisione II:
Spese di gestione in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna e navigazione aerea;
Divisione III:
Spese per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne del Ministero in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;
Divisione IV:
Contributi per nuove costruzioni navali, trasformazioni, riparazioni ed installazioni di apparati motori - Contributi per l'ammodernamento del naviglio - Contributi interessi su operazioni di credito navale - Sovvenzioni alle società di navigazione - Concessioni demaniali - Contributi enti vari - Contratti e forniture varie;
Divisione V:
Trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, del personale civile e militare in attività di servizio e in quiescenza del Ministero - Altre spese fisse - Fitto locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-01;473#art-2