Art. 2

In vigore dal 24 nov 1995
1. I commi secondo e quarto, dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio del contenzioso diplomatico è composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e ministri plenipotenziari di prima classe, in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalità esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi. Il vice presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati più di due volte.". "Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi è preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed è coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 settembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1995 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-01;464#art-2

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Art. 2 Regolamento recante norme per il riordino del Consiglio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri. — Testo vigente | Portale Normativo