Art. 1

In vigore dal 24 nov 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a); Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro degli affari esteri; E M A N A il seguente regolamento: . 1. La lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 2, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, sono soppresse. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riporta il testo dell', comma 28, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: "28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi: a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento; b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) ridurre il numero dei componenti; d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso". - Per il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 608/1994, si veda in nota all'. - Per il testo vigente dell'art. 27 del D.P.R. n. 18/1967, si veda in nota all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-01;464#art-1

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