Art. 2

In vigore dal 3 ott 1995
1. La prima divisione ha competenza in materia di affari generali, bilancio, patrimonio e gestione fuori bilancio, conti giudiziali, servizio trasmissione dati. 2. La seconda divisione ha competenza in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e organi collegati nonché del personale di magistratura ed equiparato; pensioni e riscatti. 3. La terza divisione ha competenza in materia di spese di carattere generale, spese per l'acquisto di beni e servizi, spese di investimento, contributi, rendiconti. 4. La quarta divisione ha competenza in materia di servizi di segreteria e di archivio per gli uffici di pertinenza dell'ex Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, stato giuridico e trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti del Dipartimento del turismo e del Dipartimento dello spettacolo, pensioni e riscatti; premi, contributi e sovvenzioni, spese varie, ammortamento mutui per attività turistiche e sportive, riscontro rendiconti. 5. La quinta divisione ha competenza in materia di spese e contributi per il sostegno del volontariato, per la tutela delle aree protette, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap, per gli interventi straordinari di carattere umanitario ed in materia di rapporti internazionali ed italiani all'estero; spese per il funzionamento di organi, comitati ed agenzie posti alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri; spese per i servizi della protezione civile; spese per il funzionamento dello "Sportello per il cittadino". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1995 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 9
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;384#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento recante norme per l'articolazione in divisioni della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Testo vigente | Portale Normativo