Art. 1
In vigore dal 3 ott 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si articola la Ragioneria generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visti i due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1994 con i quali è stata disposta l'istituzione del Dipartimento dello spettacolo e del Dipartimento del turismo;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, ed in particolare l'art. 5, comma 4, con il quale è stata prevista la riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato già in servizio alla Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo;
Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, di conversione del richiamato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
Vista la nota in data 18 febbraio 1992, n. 19/R con la quale il direttore della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato l'esigenza di elevare da tre a cinque il numero delle divisioni in cui si articola il predetto ufficio di ragioneria alla luce degli accresciuti adempimenti conseguenti all'evoluzione legislativa e normativa in materia di controllo e di corretto riscontro nella gestione delle risorse finanziarie;
Vista la nota in data 25 marzo 1992, n. 118995, con la quale l'Ispettorato generale di finanza ha manifestato parere favorevole in ordine alla richiesta di cui trattasi, scaturita dalla necessità di far fronte alla entità e varietà degli adempimenti nonché di garantire che l'attività di riscontro non subisca ritardi o rallentamenti;
Vista la nota in data 22 luglio 1994, protocollo n. 1735/94/7.515. con la quale, tra l'altro, è stata raggiunta l'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Considerato che i richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1994 prevedono e disciplinano l'organizzazione di due distinti dipartimenti per lo spettacolo e per il turismo definendone altresì le materie di rispettiva competenza sulle quali dovrà essere esercitato il controllo amministrativo-contabile da parte della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Valutate le accresciute incombenze del richiamato Ufficio di ragioneria;
Considerato che si rende possibile riutilizzare il personale e le due divisioni della soppressa Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, la cui legge istitutiva è stata abrogata in seguito all'esito di referendum popolare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994, n. 1036/94;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. La Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è articolata in cinque divisioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;384#art-1