Art. 3

Istituzione capitolo nei bilanci comunali

In vigore dal 10 mar 1995
1. I proventi dell'imposta sulla pubblicità riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità stabilite dall' della legge 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1995 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri RADICE, Ministro dei lavori pubblici DINI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1995 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-01-16;42#art-3

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