Art. 2
Procedure
In vigore dal 10 mar 1995
1. I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'ufficio al quale deve essere presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico, nonché il responsabile del procedimento ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresì la documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che non potrà in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.
2. La documentazione deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme di cui all'.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta si intende accolta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-01-16;42#art-2