Art. 2
In vigore dal 25 dic 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-15;700#art-2